La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3627/2025, chiarisce i limiti del diritto di critica in ambito sanitario: il dissenso espresso con correttezza non può portare automaticamente al licenziamento, a meno che non contenga offese o aggressioni gratuite.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3627 del 12 febbraio 2025, ha emesso un’importante pronuncia sul diritto di critica in ambito sanitario, ridefinendo i confini tra libertà di espressione e comportamenti sanzionabili. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che una comunicazione scritta di dissenso, anche se rivolta al proprio responsabile e condivisa con l’intero team, non può automaticamente giustificare un licenziamento, a condizione che il dissenso sia espresso con continuità formale e sostanziale, evitando offese o aggressioni gratuite.
Il principio stabilito dalla Cassazione
La sentenza evidenzia un principio chiave: il diritto di critica in sanità deve essere garantito, ma esercitato nel rispetto dei limiti della correttezza e del decoro professionale. La Corte ha chiarito che:
- Il diritto di esprimere critiche e segnalazioni è tutelato, in particolare quando riguarda tematiche di sicurezza, gestione del lavoro e qualità dell’assistenza sanitaria.
- Non è legittimo sanzionare un lavoratore solo per aver espresso dissenso, a meno che il contenuto della comunicazione risulti offensivo, lesivo dell’onore altrui o diffamatorio.
- Le segnalazioni interne non equivalgono a mobbing, se prive di intento persecutorio e mirate esclusivamente a evidenziare criticità operative o organizzative.
Diritto di critica e tutela del lavoratore
La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante per il settore sanitario, dove il personale medico e infermieristico si trova spesso a segnalare problemi legati a turni, sicurezza, carenze di organico e gestione delle risorse. Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento per:
- Operatori sanitari che vogliono esercitare il proprio diritto di segnalazione senza il rischio di ripercussioni disciplinari.
- Dirigenti e responsabili sanitari, chiamati a valutare le segnalazioni dei dipendenti nel rispetto della libertà di espressione.
- Giurisprudenza del lavoro, che deve bilanciare la tutela della libertà di parola con la protezione della reputazione aziendale e delle relazioni interne.
Quando una critica diventa sanzionabile?
La Cassazione ha chiarito che non basta manifestare un dissenso perché venga configurato un comportamento illecito o sanzionabile. Tuttavia, una critica può essere considerata passibile di provvedimenti disciplinari nei seguenti casi:
- Toni eccessivi o aggressivi, che superano i limiti della continenza verbale e formale.
- Offese personali dirette a colleghi o superiori.
- Dichiarazioni false o diffamatorie, prive di fondamento oggettivo.
- Critiche reiterate e ossessive, che possono configurare un intento persecutorio.
Implicazioni della sentenza nel mondo del lavoro
Questa ordinanza rappresenta un precedente fondamentale nel panorama giuridico italiano, con potenziali ricadute in diversi ambiti lavorativi, non solo in sanità. Le aziende e le pubbliche amministrazioni dovranno adottare un approccio equilibrato nella gestione dei conflitti interni, garantendo ai dipendenti il diritto di esprimere il proprio pensiero, senza incorrere in ritorsioni o provvedimenti punitivi immotivati.
Al contempo, la decisione offre una guida chiara ai lavoratori su come esercitare il diritto di critica in modo costruttivo, evitando conflitti inutili e proteggendo la propria posizione professionale.
Conclusione
L’ordinanza n. 3627/2025 della Corte di Cassazione rafforza la tutela della libertà di espressione nei luoghi di lavoro, ponendo un freno ai licenziamenti ingiustificati per critiche espresse in modo legittimo. Un passo avanti nella protezione dei diritti dei lavoratori, in particolare in un settore delicato come quello sanitario, dove il confronto e la possibilità di segnalare problematiche sono essenziali per garantire un servizio efficiente e sicuro.
Immagine: cortesia Paolo Centofanti, direttore Fede e Ragione.